MOG
Indice
1. Il Decreto Legislativo
1.1 La Responsabilità amministrativa degli enti
1.2 I reati previsti dal Decreto
1.3 Le sanzioni previste dal decreto
1.4 Condizione esimente della Responsabilità amministrativa
1.5 I reati commessi all’estero
2. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Italia Power S.p.A.
2.1 Premessa
2.2 Finalità di Modello
2.3 Destinatari
2.4 Struttura del Modello
2.5 Elementi fondamentali del Modello
2.6 Individuazione delle attività “a rischio”
2.7 Principi e presidi generali di controllo interno
3. Organismo di Vigilanza
3.1 Identificazione dell’Organismo di Vigilanza
3.2 Cause di ineleggibilità, decadenza e revoca dell’Organismo di Vigilanza
3.3 Poteri e funzioni dell’Organismo di Vigilanza
3.4 Reporting dell’Organismo di Vigilanza nei confronti degli Organi Societari
3.5 Flussi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza
3.6 Ulteriori disposizioni in merito alla gestione delle segnalazioni
3.7 Raccolta e conservazione delle informazioni
4. Sistema sanzionatorio
4.1 Premessa
4.2 Sanzioni per i lavoratori dipendenti
4.3 Sanzioni nei confronti dei dirigenti
4.4 Misure nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci
4.5 Misure nei confronti dei membri dell’O.d.V.
4.6 Misure nei confronti di Fornitori, Collaboratori, Partner e Consulenti
5. Informazione e formazione del personale e diffusione del Modello
6. Codice Etico
7. Aggiornamento del Modello
- la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee;
- la Convenzione anch’essa firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari delle Comunità Europee o degli Stati membri;
- la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.
- L’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
- L’ente non risponde se le persone indicate nel punto 1 hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.
- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001)
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016]
- Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L.69/2015]
- Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012]
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016]
- Delitti contro l’industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]
- Reati societari (Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 69/2015 e dal D.Lgs. 38/2017]
- Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 583-bis c.p.) (Art. 25- quater.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]
- Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016]
- Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]
- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007]
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014]
- Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]
- Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011 e modificato dalla L. n. 68/2015]
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalle L. n. 161/2017]
- Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 167/2017]
- Reati transnazionali (L. n. 146/2006)
- a) sanzioni pecuniarie;
- b) sanzioni interdittive;
- c) confisca;
- d) pubblicazione della sentenza.
- a) interdizione dall’esercizio dell’attività;
- b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
- c) divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per le prestazioni del pubblico servizio;
- d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o revoca di quelli eventualmente già concessi;
- e) divieto di pubblicizzare beni o servizi.
- a) l’organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello nonché di proporne l’aggiornamento sia stato affidato ad un Organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (c.d. “Organismo di Vigilanza, nel seguito anche “Organismo” o “O.d.V.”);
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il suddetto Modello;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo di Vigilanza.
- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
- prevedere specifici “protocolli” diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’O.d.V.;
- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.
- una verifica periodica e l’eventuale modifica dello stesso quando siano emerse significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell’organizzazione o nell’attività;
- la concreta applicazione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso.
- in Italia ha la sede principale, cioè la sede effettiva ove si svolgono le attività amministrative e di direzione, eventualmente anche diversa da quella in cui si trova l’azienda o la sede legale (enti dotati di personalità giuridica), ovvero il luogo in cui viene svolta l’attività in modo continuativo (enti privi di personalità giuridica);
- nei confronti dell’ente non stia procedendo lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto;
- la richiesta del Ministro della giustizia, cui sia eventualmente subordinata la punibilità, è riferita anche all’ente medesimo.
- vietare comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto;
- diffondere la consapevolezza che dalla violazione del Decreto, delle prescrizioni contenute nel Modello e dei principi del Codice Etico, possa derivare l’applicazione di misure sanzionatorie (di natura pecuniaria e interdittiva) anche a carico della Società;
- consentire alla Società di prevenire e/o contrastare tempestivamente la commissione di reati rilevanti ai sensi del Decreto, grazie ad un sistema di controllo strutturato e ad una costante azione di monitoraggio sulla corretta attuazione di tale sistema.
- vietare comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato di cui al Decreto;
- diffondere la consapevolezza che, dalla violazione del Decreto, delle prescrizioni contenute nel Modello e/o dei principi del Codice Etico possa derivare l’applicazione di misure sanzionatorie (pecuniarie e/o interdittive) anche a carico della Società;
- diffondere una cultura d’impresa improntata alla legalità, nella consapevolezza dell’espressa riprovazione da parte di Italia Power di ogni comportamento contrario alla legge, ai regolamenti, alle disposizioni interne e, in particolare, alle disposizioni contenute nel presente Modello e nel Codice Etico;
- dare evidenza dell’esistenza di una struttura organizzativa efficace e coerente con il modello operativo adottato, con particolare riguardo alla chiara attribuzione dei poteri, alla formazione delle decisioni e alla loro trasparenza e motivazione, ai controlli, preventivi e successivi, sugli atti e le attività, nonché alla correttezza e veridicità dell’informativa interna ed esterna;
- consentire alla Società, di prevenire e/o contrastare tempestivamente la commissione dei reati rilevanti ai sensi del Decreto.
- Amministratori e Sindaci;
- Membri dell’Organismo di Vigilanza;
- Management e i dipendenti di Italia Power;
- Fornitori, Collaboratori, Partner e Consulenti,
- una sintetica descrizione del quadro normativo, integrata dal dettaglio delle fattispecie di reato (All. n.1);
- le regole riguardanti la costituzione dell’Organismo di Vigilanza;
- le sanzioni applicabili in caso di violazioni delle regole e delle prescrizioni contenute nel Modello;
- le regole che disciplinano le modalità di diffusione ed aggiornamento del Modello;
- alle diverse fattispecie di reato-presupposto concretamente e potenzialmente rilevanti in azienda, individuate in ragione delle caratteristiche peculiari dell’attività svolta da Italia Power;
- alle attività a rischio-reato;
- alle regole comportamentali e ai principi di controllo specifici.
- mappatura delle attività sensibili3, con esempi di possibili modalità di realizzazione dei reati e dei processi strumentali potenzialmente associabili alla commissione dei reati richiamati dal Decreto, da sottoporre, pertanto, ad analisi e monitoraggio periodico;
- previsione di specifici presidi di controllo relativi ai processi strumentali/funzionali ritenuti a maggiore rischio potenziale di commissione di reato, diretti a regolamentare espressamente la formazione e l’attuazione delle decisioni della Società, al fine di fornire indicazioni specifiche sul sistema di controlli preventivi in relazione alle singole fattispecie di illecito da prevenire;
- identificazione dei principi etici e delle regole comportamentali volte alla prevenzione di condotte che possano integrare le fattispecie di reato previste, sancite nel Codice Etico adottato dalla Società e, più in dettaglio, nel presente Modello;
- nomina di un Organismo di Vigilanza al quale sono attribuiti specifici compiti di vigilanza sull’efficace attuazione ed effettiva applicazione del Modello ai sensi dell’art. 6, punto b), del Decreto;
- attuazione di un sistema sanzionatorio idoneo a garantire l’effettività del Modello, contenente le disposizioni disciplinari applicabili in caso di mancato rispetto delle misure indicate nel Modello medesimo;
- svolgimento di un’attività di informazione, sensibilizzazione, divulgazione e formazione sui contenuti del Modello, nonché sulle regole comportamentali valide a tutti i livelli aziendali;
- modalità per l’adozione e l’effettiva applicazione del Modello nonché per le necessarie modifiche o integrazioni dello stesso (cfr. par. 8, Sezione Quarta “Aggiornamento del Modello”).
- esplicita formalizzazione delle norme comportamentali;
- chiara, formale e conoscibile descrizione ed individuazione delle attività, dei compiti e dei poteri attribuiti a ciascuna Funzione e alle diverse qualifiche e ruoli professionali;
- precisa descrizione delle attività di controllo e loro tracciabilità;
- adeguata segregazione di ruoli operativi e ruoli di controllo;
- sistemi informativi integrati e orientati, oltre alla segregazione delle funzioni, anche alla protezione delle informazioni in essi contenute, con riferimento sia ai sistemi gestionali e contabili che ai sistemi utilizzati a supporto delle attività operative connesse al business.
- Esistenza di un Codice Etico che descriva regole comportamentali di carattere generale a presidio delle attività svolte.
- La regolamentazione interna deve declinare ruoli e responsabilità delle strutture organizzative a tutti i livelli, descrivendo in maniera omogenea le attività proprie di ciascuna struttura.
- Tale regolamentazione deve essere resa disponibile e conosciuta all’interno dell’organizzazione.
- Le attività sensibili devono essere regolamentate, in modo coerente e congruo, attraverso gli strumenti normativi aziendali, così che in ogni momento si possano identificare le modalità operative di svolgimento delle attività, dei relativi controlli e le responsabilità di chi ha operato.
- Deve essere individuato e formalizzato un Responsabile per ciascuna attività sensibile, tipicamente coincidente con il responsabile della struttura organizzativa competente per la gestione dell’attività stessa.
- All’interno di ogni processo aziendale sensibile, devono essere separate le funzioni o i soggetti incaricati della decisione e della sua attuazione rispetto a chi la registra e chi la controlla.
- Non deve esservi identità soggettiva tra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che elaborano evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno.
- Deve essere definito un sistema di deleghe all’interno del quale vi sia una chiara identificazione ed una specifica assegnazione di poteri e limiti ai soggetti che operano impegnando l’impresa e manifestando la sua volontà.
- I poteri organizzativi e di firma (deleghe, procure e connessi limiti di spesa) devono essere coerenti con le responsabilità organizzative assegnate.
- Le procure devono essere coerenti con il sistema interno delle deleghe.
- Devono essere previsti meccanismi di pubblicità delle procure assegnate ai primi livelli verso gli interlocutori esterni.
- Devono essere previste modalità di revoca delle procure e delle deleghe assegnate.
- Il processo di attribuzione delle deleghe deve identificare, tra l’altro: – la posizione organizzativa che il delegato ricopre in ragione dello specifico ambito di operatività della delega; – l’accettazione espressa da parte del delegato o del subdelegato delle funzioni delegate e conseguente assunzione degli obblighi conferiti; – i limiti di spesa attribuiti al delegato.
- Le deleghe sono attribuite secondo i principi di: – autonomia decisionale e finanziaria del delegato; – idoneità tecnico-professionale del delegato; – disponibilità autonoma di risorse adeguate al compito e continuità delle prestazioni.
- Nell’ambito degli strumenti normativi della Società devono essere formalizzati i controlli operativi e le loro caratteristiche (responsabilità, evidenza, periodicità).
- La documentazione afferente alle attività sensibili deve essere adeguatamente formalizzata e riportare la data di compilazione, presa visione del documento e la firma riconoscibile del compilatore/supervisore; la stessa deve essere archiviata in luogo idoneo alla conservazione, al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti e di evitare danni, deterioramenti e smarrimenti.
- Devono essere ricostruibili la formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi, lo sviluppo delle operazioni, materiali e di registrazione, con evidenza della loro motivazione e della loro causale, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate.
- Il Responsabile dell’attività deve produrre e mantenere adeguati report di monitoraggio che contengano evidenza dei controlli effettuati e di eventuali anomalie.
- Deve essere prevista, laddove possibile, l’adozione di sistemi informatici che garantiscano la corretta e veritiera imputazione di ogni operazione, o di un suo segmento, al soggetto che ne è responsabile e ai soggetti che vi partecipano. Il sistema deve prevedere l’impossibilità di modifica (non tracciata) delle registrazioni.
- I documenti riguardanti l’attività della Società, ed in particolare i documenti o la documentazione informatica riguardanti attività sensibili, sono archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permettere la modificazione successiva, se non con apposita evidenza.
- L’accesso ai documenti già archiviati deve essere sempre motivato e consentito solo alle persone autorizzate in base alle norme interne o ad un loro delegato, al Collegio Sindacale od organo equivalente o ad altri organi di controllo interno, alla Società di revisione e all’Organismo di Vigilanza.
- autonomia e indipendenza: detto requisito è assicurato dalla composizione plurisoggettiva dell’Organismo di Vigilanza, dall’assenza di alcun riporto gerarchico all’interno dell’organizzazione e dalla facoltà di reporting al Consiglio di Amministrazione;
- professionalità: requisito garantito dal bagaglio di conoscenze professionali, tecniche e pratiche, di cui dispongono i componenti dell’Organismo di Vigilanza;
- continuità d’azione: con riferimento a tale requisito, l’Organismo di Vigilanza è tenuto a vigilare costantemente, attraverso poteri di indagine, sul rispetto del Modello, a curarne l’attuazione e l’aggiornamento, rappresentando un riferimento costante per tutto il personale della Società.
- aver riportato una sentenza di condanna (anche emessa all’esito di uno dei procedimenti speciali previsti dall’art. 439 e ss. c.p.p.) non irrevocabile che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l’interdizione, anche temporanea, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- l’esercizio o il potenziale esercizio di attività in concorrenza o in conflitto di interessi con quella svolta dalla Società;
- essere destinatario di un decreto che dispone il giudizio in relazione a reati della stessa indole di quelli previsti dal Decreto;
- aver riportato una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta (c.d. patteggiamento), in Italia o all’estero, in relazione a reati della stessa indole di quelli previsti dal Decreto.
- l’omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’O.d.V. risultante da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, emessa nei confronti della Società ai sensi del Decreto 231 ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. patteggiamento);
- il grave inadempimento delle funzioni e/o doveri dell’Organismo di Vigilanza.
- lo svolgimento di un monitoraggio sull’adozione del Modello 231 da parte della Società, in ottica di rilevazione della complessiva coerenza dell’approccio delineato nei diversi documenti rispetto al Modello Organizzativo;
- l’attivazione di flussi informativi sistematici e strutturati, di contenuto generale, da parte delle strutture aziendali verso l’O.d.V. della Socità finalizzati alla condivisione di dati ed esperienze utili all’implementazione del Modello;
- la formulazione di indirizzi comuni riguardo alle attività di vigilanza e alle eventuali modifiche e integrazioni da apportare al Modello Organizzativo in ragione di novità normative ovvero alla luce dell’evoluzione dell’interpretazione giurisprudenziale, comunicando all’ O.d.V. della Società;
- il coordinamento delle iniziative relative allo studio e all’approfondimento di tematiche afferenti al Decreto 231, la sua interpretazione e la sua applicazione all’interno della Società.
- su base continuativa, direttamente nei confronti del Consiglio di Amministrazione e dell’Amministratore Delegato, mediante l’invio delle verbalizzazioni delle proprie riunioni qualora venga richiesto;
- su base periodica, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, mediante invio, almeno due volte l’anno, di una relazione sull’attuazione del Modello, gli elementi di criticità e le violazioni del Modello, i necessari aggiornamenti del Modello da porre in essere, le attività che saranno svolte nel successivo semestre nonché le informazioni rilevanti e di carattere generale in merito all’adozione del Modello Organizzativo da parte delle società controllate. L’O.d.V. può essere convocato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale per riferire in merito al funzionamento e all’osservanza del Modello o a situazioni specifiche.
- posta ordinaria, all’indirizzo di seguito riportato: Organismo di Vigilanza Italia Power S.p.A. Via Cimarosa, 32 – 80127 – Napoli
- casella di posta elettronica “odv@italiapower.it”;
- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, tributaria o da qualsiasi altra autorità, anche amministrativa, che vedano il coinvolgimento della Società o di soggetti apicali, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto, fatti salvi gli obblighi di riservatezza e segretezza legalmente imposti;
- richieste di informazioni o invio di prescrizioni, relazioni o lettere da parte delle Autorità di Vigilanza (es. Arera), ed ogni altra documentazione che scaturisce da attività di ispezione delle stesse svolte e rientranti negli ambiti di pertinenza del D.Lgs. 231/2001;
- comunicazioni all’Autorità Giudiziaria che riguardano potenziali o effettivi eventi illeciti che possono essere riferiti alle ipotesi di cui al D.Lgs. 231/2001;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario, in particolare per i reati ricompresi nel Decreto;
- esiti delle attività di controllo svolte dai responsabili delle diverse funzioni aziendali dalle quali siano emersi fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all’osservanza delle norme del Decreto o del Modello;
- modifiche nel sistema delle deleghe e delle procure, modifiche statutarie o modifiche dell’organigramma aziendale;
- notizie relative all’effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- segnalazione di infortuni gravi (incidenti mortali o con prognosi superiore a 40 giorni) occorsi a dipendenti, appaltatori e/o collaboratori presenti nei luoghi di lavoro della Società.
- a) comportamenti che integrano una mancata attuazione colposa delle prescrizioni del Modello e/o del Codice Etico ivi comprese direttive, procedure o istruzioni aziendali;
- b) comportamenti che integrano una trasgressione dolosa delle prescrizioni del Modello e/o del Codice Etico tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l’autore e la Società in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato;
- la violazione, anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, delle previsioni del Modello o delle procedure stabilite per l’attuazione del medesimo e del Codice Etico;
- la redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione alterata o non veritiera;
- l’agevolazione, mediante condotta omissiva, di violazioni del Modello e del Codice Etico e della redazione da parte di altri, di documentazione alterata o non veritiera;
- l’omessa redazione della documentazione prevista dal Modello o dalle procedure stabilite per l’attuazione dello stesso.
- i) rimprovero verbale;
- ii) ammonizione scritta;
- iii) multa;
- iv) sospensione dal servizio;
- v) licenziamento con preavviso o per giusta causa.
4.3 Sanzioni nei confronti dei dirigenti In caso di violazione, da parte di Dirigenti, delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell’espletamento di attività a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, l’O.d.V. ne informerà il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale. Si provvederà ad applicare, nei confronti dei responsabili, le idonee misure in conformità a quanto previsto dai CCNL applicabili. Laddove la violazione sia tale da far venir meno il rapporto di fiducia, la sanzione è individuata nel licenziamento per giusta causa.
4.4 Misure nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci L’O.d.V. informa il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale delle segnalazioni aventi ad oggetto violazioni del Modello o del Codice Etico da parte degli Amministratori e dei Sindaci che non siano state ritenute manifestamente infondate affinché provvedano a investire della questione gli organi da essi presieduti. Il Consiglio di Amministrazione potrà proporre alla successiva assemblea la revoca del mandato per giusta causa. Si applicano gli articoli 2392 e 2407 del codice civile.
4.5 Misure nei confronti dei membri dell’O.d.V. In caso di violazioni del presente Modello da parte di uno o più componenti dell’O.d.V., gli altri componenti dell’O.d.V. ovvero uno qualsiasi tra i sindaci o tra gli amministratori, informano immediatamente il Collegio Sindacale ed il Consiglio di Amministrazione della Società. Tali organi, previa contestazione della violazione e preso atto delle argomentazioni difensive eventualmente addotte, assumono gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la revoca dell’incarico.
4.6 Misure nei confronti di Fornitori, Collaboratori, Partner e Consulenti La violazione da parte di Collaboratori esterni alla Società, di Soci in Società ed enti partecipati dalla Società, di Fornitori di beni e servizi e Partner, delle norme previste dal Decreto e/o del Codice Etico può essere causa di risoluzione del contratto. Tale circostanza è esplicitamente contenuta in ciascun contratto in cui la Società sia parte. La violazione va denunciata senza indugio all’Amministratore Delegato da chi la rileva. Se l’Amministratore Delegato ritiene che la denuncia sia fondata, ordina l’immediata risoluzione del contratto e ne dà notizia all’O.d.V. Egli dà ugualmente notizia all’O.d.V. dei casi in cui egli non proceda a risolvere il contratto perché ritiene non fondata la denuncia o perché la risoluzione sarebbe di grave danno per la Società. La risoluzione del contratto comporta l’accertamento dei danni che la Società abbia eventualmente subito e la conseguente azione di risarcimento.
5 Informazione e formazione del personale e diffusione del Modello La conoscenza effettiva dei contenuti del Modello da parte delle risorse presenti in azienda e di tutti i soggetti che hanno rapporti con Italia Power è condizione necessaria per assicurare l’efficacia e la corretta funzionalità del Modello stesso. A tal fine, l’adozione del Modello, nonché delle relative integrazioni e/o modifiche, è comunicata a tutte le risorse presenti in azienda al momento dell’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione. È inoltre previsto che tutte le risorse neoassunte ricevano, contestualmente all’assunzione, il Codice Etico e che a tutto il personale sia assicurato l’accesso alla sezione dedicata al Modello all’interno del portale aziendale. Il personale, ad ogni livello, deve essere consapevole delle possibili ripercussioni dei propri comportamenti e delle proprie azioni rispetto alle regole prescritte dal Modello. È’ pertanto prevista la divulgazione delle regole di condotta del Modello mediante una specifica attività di formazione e di aggiornamento di dipendenti e collaboratori. La partecipazione ai programmi di formazione sul Modello è obbligatoria ed il controllo sulla frequenza e sui contenuti del programma è demandato all’Organismo di Vigilanza, che svolge altresì un controllo circa la validità e la completezza dei piani formativi previsti ai fini di un’appropriata diffusione, di un’adeguata cultura dei controlli interni, dell’organigramma aziendale e di una chiara consapevolezza dei ruoli e responsabilità delle varie funzioni aziendali. La formazione ha l’obiettivo di diffondere tra il personale la conoscenza dei reati, le fattispecie configurabili, i presidi specifici delle aree di competenza degli operatori, nonché richiamare l’attenzione sull’importanza di una corretta applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo. I contenuti formativi sono aggiornati in relazione all’evoluzione della normativa esterna e del Modello; pertanto in caso di modifiche rilevanti si procederà ad una integrazione dei contenuti medesimi, assicurandone altresì la fruizione. In ogni caso, l’attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e le prescrizioni del Modello adottato sarà differenziata nei contenuti e nelle modalità in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell’area in cui operano, dell’avere o meno funzioni di rappresentanza della Società. Infine, la Società provvede alla divulgazione presso i clienti, i fornitori, i partner e i consulenti delle regole di condotta ivi contenute.
- violazioni ed elusioni delle prescrizioni in esso contenute che ne abbiano evidenziato l’inefficacia o l’incoerenza ai fini della prevenzione dei reati;
- significative modificazioni all’assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività di impresa;
- modifiche normative ed evoluzioni giurisprudenziali.