Comunicazione ai clienti – Cessione dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale
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Emergenza Meteo Gennaio 2026: Sospensione Pagamenti Bollette
In conformità alla Delibera ARERA 20/2026/R/COM , sono attive misure di tutela per le popolazioni di Calabria, Sardegna e Sicilia colpite dagli eventi meteorologici a partire dal 18 gennaio 2026.
Chi può accedere alle agevolazioni?
L’accesso alle tutele è riservato esclusivamente alle utenze (luce, gas, acqua e rifiuti) asservite a immobili siti nei Comuni individuati dall’Ordinanza 1180 che risultino:
- Distrutti (anche parzialmente).
- Inagibili o sgomberati in esecuzione di provvedimenti delle autorità comunali adottati a seguito dell’emergenza.
Cosa prevedono le misure
- Sospensione di 6 mesi: si applica ai termini di pagamento delle fatture e degli avvisi con scadenza compresa tra il 18 gennaio 2026 e il 18 luglio 2026.
- Rateizzazione Agevolata: al termine della sospensione, gli importi sospesi saranno rateizzati per un periodo minimo di 12 mesi senza interessi.
- Tutela Morosità: sospensione delle procedure di distacco per mancato pagamento, anche per morosità maturate prima del 18 gennaio 2026.
Limitazioni Importanti
- Esclusione Rateizzazioni Precedenti: la sospensione riguarda unicamente le fatture e gli avvisi di pagamento. I piani di rateizzazione concordati prima del 18 gennaio 2026 non rientrano nelle agevolazioni e le relative rate devono essere pagate regolarmente.
- Soglia Minima: la rateizzazione automatica non si applica per importi complessivi inferiori a 50 euro.
Come richiedere l’agevolazione
Per attivare la sospensione, i soggetti aventi diritto devono inviare un’istanza entro il 30 aprile 2026.
- Documentazione: è necessario allegare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi del d.P.R. 445/00) che attesti il danno o lo sgombero dell’immobile.
- Canali di invio: la richiesta può essere inoltrata via e-mail all’indirizzo info@italiapower.it utilizzando il modulo disponibile qui: Allegato A.
Livelli di qualità commerciale del servizio vendita energia elettrica e gas naturale
Ai sensi dell’art. 37.1, allegato A della delibera n. 413/2016/R/com dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), che stabilisce i livelli minimi di servizio (standard di qualità) che le aziende di vendita di energia elettrica e gas naturale devono garantire ai propri clienti alimentati in bassa e media tensione (EE) e in bassa pressione (GAS), di seguito riepiloghiamo i livelli specifici e generali di qualità commerciale con gli indennizzi previsti dall’ARERA e il grado di rispetto di tali standard da parte di SOCIETA’ nell’anno 2024.
Si precisa che i livelli previsti dalla normativa sono:
ANNO 2024 - LIVELLI GENERALI DI QUALITÀ COMMERCIALE IN VIGORE
Percentuale minima di risposte motivate a richieste scritte di informazioni comunicate entro 30 giorni solari: 95%
ANNO 2024 - LIVELLI SPECIFICI DI QUALITÀ COMMERCIALE IN VIGORE
Tempo massimo di risposta motivata ai reclami scritti: 30 giorni solari
Tempo massimo di rettifica fatturazione: 60 giorni solari (90 giorni solari per le fatture con periodicità quadrimestrale)
Tempo massimo di rettifica di doppia fatturazione: 20 giorni solari
INDENNIZZI
Il mancato rispetto dei livelli specifici di qualità comporta un indennizzo in favore del Cliente:
- oltre lo standard specifico, ma entro un tempo doppio: € 25,00
- oltre un tempo doppio rispetto allo standard specifico, ma entro un tempo triplo: € 50,00
- oltre un tempo triplo rispetto alla standard specifico: € 75,00